DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CINEMA POVERO"

Marco Andrea CEREDA PRESIDENTE
Marco Ernesto TAMBORINI SEGRETARIO
Silvia MINELLA Consigliere
Chiara CEREDA Consigliere
Giancarlo SAMARITANI Consigliere
Pierre LEY Consigliere
Giancarlo BUZZI Consigliere
Giancarlo BUZZI                                                                           

DIRETTORE ARTISTICO  

Pierre LEY PRESIDENTE DELLA GIURIA    

Aggiornato al 02 gennaio 2020.

Il rinnovo biennale delle cariche avverrà durante la convocazione dei Soci iscritti, in una domenica del mese di febbraio. < 2022, 2024, 2026...>.

STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“CINEMA POVERO”

 

Titolo 1

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

 

Art. 1

E' costituita l'Associazione Culturale denominata  "Cinema Povero" con la forma dell'Associazione non riconosciuta ai sensi degli Art. 36 e seguenti del C.C. L'atto costitutivo della Associazione datato 01 Gennaio 2017 è parte integrante e sostanziale di questo Statuto ed è qui allegato. L'Associazione ha sede in 21027 ISPRA –  Via Acqua Negra, 32 int.2.

Art. 2

L'Associazione è apartitica e non persegue finalità di lucro.

Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e  l'arte con una attenzione particolare al settore  Cinema, audiovisivi,  web, ispirando la sua attività ai valori umani universali. In particolare l'Associazione si propone di:

-        realizzare l'annuale Festival del cinema denominato “Festival Internazionale del Cinema Povero”;

-        promuovere la realizzazione di  attività collegate alla cinematografia quali: Creazione di Filmati,  promozioni di  corsi di formazione di Regia,  fotografia, sceneggiatura, ecc. anche in collaborazione con Enti, Scuole, Istituzioni Ecclesiali ecc.;

-        favorire iniziative che promuovano: cultura, storia e tradizione dei popoli, del mondo, del territorio, attraverso la presentazione di documentari, libri, mostre, conferenze;

 

Titolo 2

I SOCI

Art. 4

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e intendano partecipare alla attività associativa;

Art. 5

la qualifica di Socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. L'ammissione dei Soci alla Associazione non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 6

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alla vita associativa.

I Soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. I Soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

Art. 7

I Soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento. Il Socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali alla Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il Socio Interessato.

Art. 9

La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di Socio, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

 

Titolo 3

L'ASSEMBLEA

Art. 10

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, Il Consiglio Direttivo, il Presidente.

 

Art. 11 (modificato con verbale nr. 1 del 25 febbraio 2018)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria , almeno una volta ogni due  anni per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione. E' comunque convocata ogni volta che

il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo

dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

 

Art. 12(modificato con verbale nr. 1 del 25 febbraio 2018)

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta almeno otto giorni prima della data della riunione

mediante invio di e-mail agli indirizzi del Soci e/o in cartaceo ai soci che non dispongono di un indirizzo e-mail per posta o a mano. L'avviso di Convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

 

Art. 13

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 14

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dal successivo art. 15, comma 2.

Art. 15

L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto, ogni anno elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.

le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i Soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo 4

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri; tutti i componenti durano in carica un anno e possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo: a) stabilire annualmente il calendario delle attività e associative; b) fissare la data dell'assemblea annuale; c) redigere il rendiconto annuale; d) predisporre la relazione delle attività svolte; e) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività dell'Associazione; f) attuare le deliberazioni dell'assemblea; g) proporre all'Assemblea l'espulsione dei Soci; h) formulare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.

Art. 18

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. dura in carico quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il presidente è il legale rappresentante della Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario ed un Tesoriere.

Art. 19

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso, l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario.

Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche in altre Associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Titolo 5

IL PATRIMONIO

Art. 21

Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai Soci, eventuali contributi da privati o di enti pubblici, da sponsorizzazioni e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i Soci, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E' sancita la intransmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.

Art. 22

L'esercizio sociale ha durata annuale, dai 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la Sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai Soci.

Art. 23

lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste dall'art. 15 secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad Enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei Soci, sentito l'organismo di controllo di cui

all'Art, 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo 6

NORME FINALI

Art. 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo.

 

Ispra, 01 Gennaio 2017